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Norme sulla trasparenza bancaria
In questa sezione del sito è possibile consultare le principali norme sulla trasparenza bancaria. L' Avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.

L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs del 1993 n.385 (noto come Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

L'avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. del 1998 n.58 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob.

Avviso - Principali Diritti Del Cliente
D.Lgs del 1993 n.385
D.Lgs. del 1998 n.58

 I Fogli Informativi presenti in questa sezione del sito bnl.it, in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui al D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, sono in formato scaricabile e stampabile e vengono messi a disposizione della clientela anche in formato cartaceo presso le filiali BNL d'Italia.

Consulta la sezione Documenti di Trasparenza


Informativa di trasparenza post-negoziazione

La Banca conclude, in veste di soggetto abilitato, per conto proprio e per conto dei clienti, operazioni su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati Italiani, diversi dalle azioni al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico.

 

Clicca qui per accedere all'Informativa di trasparenza post-negoziazione

Internalizzatore sistematico

La Banca negozia in conto proprio, in veste di Internalizzatore Sistematico su obbligazioni, operazioni per conto dei propri clienti al dettaglio o professionali.

Informativa di Trasparenza:

1. Trasparenza pre-negoziazione

2. Trasparenza post negoziazione / Riepilogo operatività giornaliera

3. Trasparenza post negoziazione / Riepilogo operatività giorno lavorativo precedente

4. Trasparenza post negoziazione / Riepilogo operatività mese precedente


Direttiva MIFID

Dal 1 novembre 2007, al fine di rendere effettive le maggiori tutele e poter consapevolmente sfruttare le opportunità introdotte dalla MiFID, a tutti i clienti possessori di strumenti finanziari viene richiesto di sottoscrivere presso le filiali BNL il nuovo Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi d'Investimento ed Accessori e di impiegare pochi minuti per rispondere a un breve Questionario di Profilazione, disponibile anche online per i clienti dei Canali Diretti, che permetterà alla Banca di assegnarti il profilo più corretto e di valutare l'appropriatezza o adeguatezza di ciascuna tua disposizione.

Fino al 30/06/2008 potrai comunque continuare ad operare sui Canali Diretti. Al tuo accesso sul Trading ti sarà richiesto di leggere e accettare, comodamente online, la Strategia di Esecuzione degli Ordini della BNL (Execution Policy), il documento che riepiloga le regole principali previste dalla Banca per garantirti l'accesso alle sedi d'esecuzione più efficienti.

Recati al più presto, e comunque non oltre il 30/06/2008, presso la tua Filiale per sottoscrivere il nuovo contratto. A tua disposizione alcuni documenti informativi sui principali adempimenti previsti dalla MiFID.

Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi d'Investimento ed Accessori
STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Strategia di classificazione della clientela